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REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni generali

Capo 1. Campo d'appllcazione e definizioni di base

Art. 1

La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle disposizioni di applicazione adottate a livello comunitario o nazionale. Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori:

agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi;

alle merci contemplate da uno dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 2

1. Salvo disposizioni contrarie stabilite da convenzioni internazionali o da prassi consuetudinarie di portata geografica ed economica limitata o da provvedimenti comunitari autonomi, la normativa doganale comunitaria si applica in modo uniforme in tutti il territorio doganale della Comunità.

2. Talune disposizioni della normativa doganale possono essere applicate anche al di fuori del territorio doganale della Comunità in forza di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

Art. 3

1. Il territorio doganale della Comunità comprende:

il territorio del Regno del Belgio,

il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færöer e della Groenlandia,

il territorio della Repubblica federale di Germania ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),

il territorio della Repubblica ellenica,

il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,

il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori d'oltremare e per Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte,

il territorio dell'Irlanda,

il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,

il territorio del Granducato del Lussemburgo,

il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,

il territorio della Repubblica d'Austria,

il territorio della Repubblica portoghese,

il territorio della Repubblica di Finlandia,

il territorio del Regno di Svezia,

il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man,

il territorio della Repubblica ceca,

il territorio della Repubblica di Estonia,

il territorio della Repubblica di Cipro,

il territorio della Repubblica di Lettonia,

il territorio della Repubblica di Lituania,

il territorio della Repubblica di Ungheria,

il territorio della Repubblica di Malta,

il territorio della Repubblica di Polonia,

il territorio della Repubblica di Slovenia,

il territorio della Repubblica slovacca.

il territorio della Repubblica di Bulgaria,

il territorio della Romania.

2. I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili:

  1. a) FRANCIA Il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella Convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 86-79).

  2. b) CIPRO I territori delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia, quali definiti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (Regno Unito, trattati, serie n. 4 (1961) Cmnd. 1252).

3. Fanno parte del territorio doganale della Comunità le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri e dei territorio di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle acque territoriali, delle acque marittime interne e dello spazio aereo appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.

Art. 4

Ai fini del presente codice, s'intende per:

  1. 1) persona:

    una persona fisica;

    una persona giuridica;

    un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente;

  2. 2) persona stabilita nella Comunità:

    se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale;

    se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile;

  3. 3) autorità doganale: l'autorità competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale;

  4. 4) ufficio doganale: qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità previste dalla normativa doganale o alcune di esse;

  5. 4 bis) ufficio doganale di entrata: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere portate senza indugio le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte ad adeguati controlli dei rischi all'entrata;

  6. 4 ter) ufficio doganale di importazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi;

  7. 4 quater) ufficio doganale di esportazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi;

  8. 4 quinquies) ufficio doganale di uscita: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti all'applicazione delle formalità di uscita e ad adeguati controlli dei rischi;

  9. 5) decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende, tra l'altro, un'informazione vincolante a norma dell'articolo 12;

  10. 6) posizione doganale: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;

  11. 7) merci comunitarie: le merci:

    interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. Le merci ottenute a partire da merci vincolate ed un regime sospensivo non sono considerate come aventi carattere comunitario nei casi, determinati secondo la procedura del comitato, che rivestano una particolare importanza sotto il profilo economico.

    importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;

    ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino;

  12. 8) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7). Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le merci comunitarie perdono tale posizione una volta realmente uscite dal territorio doganale della Comunità;

  13. 9) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o l'importo dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;

  14. 10) dazi all'importazione:

    i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci;

    imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

  15. 11) dazi all'esportazione:

    i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'esportazione delle merci;

    imposizioni all'esportazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

  16. 12) debitore doganale: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale;

  17. 13) vigilanza dell'autorità doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

  18. 14) controlli doganali: atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria; tali atti possono comprendere la verifica delle merci, il controllo della dichiarazione e l'esistenza e l'autenticità di documenti elettronici o cartacei, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé e l'esecuzione di inchieste amministrative o atti analoghi;

  19. 15) destinazione doganale di una merce:

    1. a) il vincolo della merce ad un regime doganale;

    2. b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco;

    3. c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità;

    4. d) la sua distruzione;

    5. e) il suo abbandono all'Erario;

  20. 16) regime doganale:

    1. a) l'immissione in libera pratica;

    2. b) il transito;

    3. c) il deposito doganale;

    4. d) il perfezionamento attivo;

    5. e) la trasformazione sotto controllo doganale;

    6. f) l'ammissione temporanea;

    7. g) il perfezionamento passivo;

    8. h) l'esportazione;

  21. 17) dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale;

  22. 18) dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana;

  23. 19) presentazione in dogana: comunicazione all'autorità doganale, nelle forme prescritte, dell'avvenuto arrivo delle merci nell'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall'autorità doganale;

  24. 20) svincolo della merce: il provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata;

  25. 21) titolare del regime: la persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana o la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi ad un regime doganale;

  26. 22) titolare dell'autorizzazione: la persona alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

  27. 23) disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali;

  28. 24) procedura del comitato: la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis o agli articoli 248 e 248 bis.

  29. 25) rischio: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria, che

    impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali, o

    metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri, o

    costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;

  30. 26) gestione del rischio: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Ciò ricomprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali.

Capo 2. Disposizioni generali diverse riguardanti in particolare i diritti e gli obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

Sezione 1. Diritto di rappresentanza

Art. 5

1. Alle condizioni previste all'articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell'articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

2.

La rappresentanza può essere:

diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure

indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.

Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo:

la modalità della rappresentanza diretta, oppure

la modalità della rappresentanza indiretta,

di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione.

3. Esclusi i casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, il rappresentante deve essere stabilito nella Comunità.

4.

Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.

La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.

5. L'autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza.

Sezione 1 bis. Operatori economici autorizzati

Art. 5 bis

1.

Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lo status di «operatore economico autorizzato»agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità.

Un «operatore economico autorizzato» beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.

Lo status di «operatore economico autorizzato» è riconosciuto, in base alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 2, dalle autorità doganali in tutti gli Stati membri, senza pregiudicare i controlli doganali. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di «operatore economico autorizzato» e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un tipo specifico di semplificazione, contemplato nella legislazione doganale comunitaria, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione.

2.

I criteri per la concessione dello status di «operatore economico autorizzato» includono:

un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali,

un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali,

se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria, e

all'occorrenza, appropriate norme di sicurezza.

Si applica la procedura di comitato per determinare:

le norme per la concessione dello status di «operatore economico autorizzato»,

le norme per la concessione delle autorizzazioni ad avvalersi di semplificazioni,

le norme che stabiliscono l'autorità doganale competente per la concessione di siffatto status e di siffatte autorizzazioni,

le norme relative al tipo e alla portata delle agevolazioni che possono essere accordate riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza, tenuto conto delle norme relative alla gestione comune del rischio,

le norme per la consultazione e la fornitura di informazioni ad altre autorità doganali,

e le condizioni alle quali:

un'autorizzazione può essere limitata ad uno o più Stati membri,

lo status di «operatore economico autorizzato» può essere sospeso o revocato, e

il requisito della sede in territorio comunitario può essere revocato per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenendo conto in particolare degli accordi internazionali.

Sezione 2. Decisioni sull'applicazione della normativa doganale

Art. 6

1. Chiunque chieda all'autorità doganale di prendere una decisione sull'applicazione della normativa doganale fornisce tutti gli elementi e tutti i documenti necessari a detta autorità per poter decidere.

2.

La decisione deve essere presa e comunicata al richiedente al più presto.

Quando la richiesta è fatta per iscritto, la decisione deve essere presa entro un termine fissato conformemente alle disposizioni vigenti a decorrere dalla data del ricevimento della richiesta da parte dell'autorità doganale ed essere comunicata per iscritto al richiedente.

Il termine suddetto può, tuttavia, essere superato se l'autorità doganale si trova nell'impossibilità di rispettarlo. In tal caso essa ne informa il richiedente prima della scadenza di cui sopra, indicando i motivi che giustificano il rinvio nonché il nuovo termine che essa ritiene necessario per decidere sulla richiesta.

3. L'autorità doganale motiva le decisioni scritte che non raccolgano le richieste presentate oppure che abbiano conseguenze sfavorevoli per i loro destinatari. In esse si deve fare riferimento alle possibilità di ricorrere di cui all'articolo 243.

4. Le disposizioni del paragrafo 3, prima frase possono applicarsi anche ad altre decisioni.

Art. 8

1. Una decisione favorevole all'interessato è annullata quando sia stata presa in base ad elementi inesatti o incompleti e

il richiedente conosceva o avrebbe dovuto, secondo ragione, conoscerne l'inesattezza o l'incompletezza e

non avrebbe potuto essere presa in base ad elementi esatti e completi.

2. L'annullamento della decisione è comunicato al destinatario della stessa.

3. Gli effetti dell'annullamento decorrono dal giorno in cui è stata presa la decisione annullata.

Art. 9

1. Una decisione favorevole all'interessato è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse da quelle di cui all'articolo 8, non ricorrevano e non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione.

2. Una decisione favorevole all'interessato può essere revocata quando il suo destinatario non adempia un obbligo eventualmente impostogli dalla decisione stessa.

3. La revoca o la modifica della decisione è comunicata al destinatario della medesima.

4. Gli effetti della revoca o della modifica della decisione decorrono dal giorno della sua comunicazione al destinatario. Tuttavia, in casi eccezionali e quando gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, l'autorità doganale può rinviare ad altra data la sua decorrenza.

Art. 10

Gli articoli 8 e 9 non pregiudicano le norme nazionali ai sensi delle quali una decisione non ha effetto o perde i suoi effetti per ragioni che non attengono specificatamente alla normativa doganale.

Sezione 3. Informazioni

Art. 11

1.

Chiunque può ottenere dall'autorità doganale un'informazione sull'applicazione della normativa doganale.

È possibile non dare seguito a tale richiesta qualora quest'ultima non si riferisca ad un'operazione commerciale realmente prospettata.

2. L'informazione è fornita al richiedente a titolo gratuito. Qualora l'autorità doganale dovesse sostenere spese per speciali misure, quali analisi o perizie sulle merci, o per il loro rinvio al richiedente, tali spese potranno essere addebitate a quest'ultimo.