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Sez. L, Sentenza n. 3035 del 10/04/1990 (Rv. 466577 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - SPONTANEA - RESA IN SEDE DI INTERROGATORIO NON FORMALE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466577-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - SPONTANEA - RESA IN SEDE DI INTERROGATORIO NON FORMALE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Una confessione giudiziale spontanea è configurabile anche in Sede di interrogatorio non formale, qualora risulti dal verbale che la dichiarazione della parte non sia stata provocata da una domanda del giudice ma resa autonomamente ed il verbale rechi la sottoscrizione personale della stessa parte, necessaria ai fini della prova della consapevolezza e volontà della dichiarazione, ossia, in sostanza, del requisito della spontaneità. (Conf 122/83, mass n 424925).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 229, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)