Sez. U, Ordinanza n. 14858 del 28/06/2006 (Rv. 590189 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Giudizi a litisconsorzio facoltativo - Statuizione sulla giurisdizione delle Sezioni Unite - Effetti.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Nei giudizi a litisconsorzio facoltativo, in cui uno o più attori propongono domande contro diversi convenuti, la statuizione sulla giurisdizione può riguardare solo le domande per le quali è stato chiesto il regolamento preventivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)