Sez. 6, Sentenza n. 3945 del 15/02/1999 Ud. (dep. 25/03/1999) Rv. 213886 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Distinzione fra le ipotesi delittuose ex art. 318 e 319 c.p. - Criterio di proporzione della dazione in favore del p.u. - Validità solo per il delitto ex art. 318 c.p.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
In tema di reati di corruzione, la evidente sproporzione tra le somme versate e l'attività compiuta (omessa o ritardata) appare indice univoco, sulla base delle più elementari massime di esperienza, della contrarietà agli atti di ufficio di quanto compiuto (omesso o ritardato) dal pubblico ufficiale. Ed invero, il concetto di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la corruzione impropria di cui all'articolo 318 cod. pen. che richiama la "retribuzione non dovuta" per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria prevista dall'articolo 319 cod. pen., relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto deve compiere o ha compiuto. Il principio di proporzione, infatti, in un delitto caratterizzato dall'inserirsi la condotta in un rapporto sinallagmatico fra le parti contrapposte deve valere non soltanto quando si negoziano atti di ufficio, ma anche quando l'accordo sia in vista del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, dell'omissione o del ritardo di atti dell'ufficio; in questi ultimi casi, anzi, essendo nella natura delle cose che il risultato debba proporzionalmente elevarsi. Il tutto risulta dal diverso atteggiarsi del sinallagma nelle due ipotesi criminose, ferma restando la corrispettività "funzionale" di ciascuna di esse, comprovata dal fatto che, mentre l'articolo 318 cod. pen. fa riferimento ad "una retribuzione...non dovuta", l'articolo 319 cod. pen. si limita a riferirsi alla ricezione di "danaro o altra utilità".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)