Sez. 1, Sentenza n. 3116 del 02/05/1997 Cc. (dep. 24/09/1997) Rv. 208498 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Termini per i ricorsi - Sono quelli fissati dall'art. 4, commi nono e decimo, della legge n. 1423 del 1956.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
In mancanza di un qualsiasi rinvio alle norme generali concernenti i termini per l'impugnazione, questi, relativamente ai ricorsi in materia di applicazione delle misure di prevenzione restano fissati, ai sensi dei commi nono e decimo dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, in dieci giorni a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)