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Sez. 4, Sentenza n. 25 del 05/10/1987 Ud. (dep. 08/01/1988) Rv. 177325 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA - AI SENSI DELL'ART. 36 CPV. COD. PROC. PEN. - DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177325-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA - AI SENSI DELL'ART. 36 CPV. COD. PROC. PEN. - DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La sentenza con la quale il tribunale, giudice di secondo grado, annulla la sentenza del pretore ai sensi dell'art. 36 cpv. Cod. proc. pen. per incompetenza per materia non può essere impugnata con ricorso per Cassazione perché essa rientra tra quelle che possono dar luogo a conflitto di Competenza e la non impugnabilità è sancita dalla stessa legge (art. 190, secondo comma cod. proc. pen.) ed essa sentenza non ha altro effetto che quello di investire della causa il giudice ritenuto competente il quale può tanto proseguire il processo quanto sollevare conflitto negativo di Competenza. (V mass n 171560).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)