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Sez. 1, Sentenza n. 8290 del 11/10/1994 (Rv. 488060 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Fondo - Occupazione illegittima ed irreversibile trasformazione in opera pubblica - Azione risarcitoria del privato - Prescrizione - Termine.
Stato
decisa il 1994-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488060-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'azione del privato rivolta ad ottenere il ristoro del danno corrispondente al valore del fondo perduto, a seguito di occupazione illegittima e di irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, comma primo cod. civ., in quanto l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla pubblica amministrazione, che consegue a tale irreversibile trasformazione, è l'effetto dell'impossibilità di restituzione del bene, sicché tale azione non inerisce ad un credito di controvalore in corrispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma ad un credito risarcitorio da fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)