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Codice civile

Testo vigente

Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto

1. Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

2. Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita' e all'eta', sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di piu' si divide a norma dell'art. 2178.

3. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

§ 3. Della soccida parziaria

Art. 2182 Conferimento del bestiame

1. Nella soccida parziaria il bestiame e' conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

2. Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito

1. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima meta' del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

2. Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

3. Il bestiame rimasto e' diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'art. 2184.

4. Se e' convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

1. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Art. 2185 Rinvio

1. Per quanto non e' disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.

§ 4. Della soccida con conferimento di pascolo

Art. 2186 Nozione e norme applicabili

1. Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e' conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

2. In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

3. Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

Sezione V. Disposizione finale

Art. 2187 Usi

1. Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non e' espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.

Capo III. Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione

Sezione I. Del registro delle imprese

Art. 2188 Registro delle imprese

1. E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

2. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

3. Il registro e' pubblico.

Art. 2189 Modalita' dell'iscrizione

1. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

2. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

3. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi puo' ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

Art. 2190 Iscrizione d'ufficio

1. Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro puo' ordinarla con decreto.

Art. 2191 Cancellazione d'ufficio

1. Se un'iscrizione e' avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Art. 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro

1. Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

2. Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione

1. I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

2. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta.

3. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Art. 2194 Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Sezione II. Dell'obbligo di registrazione

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione

1. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  1. 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

  2. 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;

  3. 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;

  4. 4) un'attivita' bancaria o assicurativa;

  5. 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.

2. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Art. 2196 Iscrizione dell'impresa

1. Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

  1. 1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza;3

  2. 2) la ditta;

  3. 3) l'oggetto dell'impresa;

  4. 4) la sede dell'impresa;

  5. 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

3. L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Art. 2197 Sedi secondarie

1. L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa.

2. Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale e' istituita la sede secondaria, indicando altresi' la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. PERIODO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

3. La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.

4. L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

Art. 2198 Minori, interdetti e inabilitati

1. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

Art. 2199 Indicazione dell'iscrizione

1. L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale e' iscritto.

Art. 2200 Societa'

1. Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le societa' cooperative, anche se non esercitano un'attivita' commerciale.

2. L'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e' regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

Art. 2201 Enti pubblici

1. Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.