Sez. U, Sentenza n. 3465 del 03/04/1998 (Rv. 514194 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IMPONIBILE DI MANO D'OPERA | Manodopera assunta da parte della gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali ai sensi dell'art. 1 n. 124 del 1985 - Presupposti di legittimità del contratto - Carenza - Conseguenze - Nullità del contratto - Art. 2126 cod. civ. - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IMPONIBILE DI MANO D'OPERA
In tema di assunzione di manodopera da parte della Gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, la conclusione dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 1 legge n. 124 del 1985 è legittima solo se finalizzata alla conservazione e protezione dei beni indicati al primo comma del medesimo articolo e se, in relazione a tale finalità, sia espressa la durata del rapporto; l'assenza di indicazioni in proposito da parte della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro determina la nullità del contratto e l'eventuale applicazione dell'art. 2126 cod. civ. in relazione alle prestazioni lavorative già rese.
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 124 art. 1, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)