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Sez. 1, Sentenza n. 3943 del 03/12/1974 (Rv. 372508 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - IN GENERE - CLAUSOLE DI STILE - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372508-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - IN GENERE - CLAUSOLE DI STILE - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Le clausole di stile sono quelle espressioni di una prassi stilistica che non dipendono dalla volonta dei contraenti, ma sono dovute a chi, redigendo l'atto, presta alle parti il suo linguaggio tecnico. In Mancanza di un astratto criterio per stabilire rigorosamente quando una clausola debba considerarsi 'di stilè, occorre indagare in concreto se essa sia stata realmente voluta dalle parti, sia pure facendo propria una espressione predisposta da un terzo. Incombe a chi afferma la non volontarieta della clausola di fornire tale dimostrazione. (V 1391'74, mass n 369473).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)