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Sez. 2, Sentenza n. 23688 del 06/11/2014 (Rv. 633734 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Supercondominio - Regolamento condominiale di uno dei fabbricati - Qualificazione come "diversa convenzione" ex art. 1123, primo comma, cod. civ., in riferimento ad altro stabile del medesimo complesso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze,.
Stato
decisa il 2014-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633734-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

In tema di spese condominiali, il regolamento di un condominio non integra, rispetto ad altro condominio facente parte del medesimo supercondominio, la "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, primo comma, ultima parte, cod. civ., che si riferisce esclusivamente ad una ripartizione convenzionale tra gli interessati, diversa da quella legale, delle spese che i condomini di un edificio sono tenuti a sopportare, sicché è nulla la delibera che accolli ai condomini gli oneri relativi ad un altro fabbricato sul solo fondamento delle disposizioni regolamentari di quest'ultimo in assenza di espressa adesione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)