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Sez. 1, Sentenza n. 24972 del 06/11/2013 (Rv. 628961 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Potere del giudice di accertare d'ufficio la fondatezza della domanda - Sussistenza - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di rapporto di lavoro subordinato.
Stato
decisa il 2013-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628961-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Non incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice "ex officio" in ogni stato e grado del processo, nell'ambito proprio di ognuna delle sue fasi, in base alla risultanze "rite et recte" acquisite nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali. (Nella specie, il tribunale, nella vigenza del regime introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 9 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, applicabili "ratione temporis", aveva rilevato, nel difetto di eccezione sul punto da parte della curatela fallimentare, la mancata prova del rapporto di lavoro subordinato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 2006, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 2007, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)