Sez. 3 - , Sentenza n. 12439 del 11/05/2021 (Rv. 661328 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Regime anteriore a quello introdotto dalla l. n.228 del 2012 - Natura di ordinario giudizio di cognizione - Oneri probatori - Prova dell'entità del saldo del credito dell'esecutato - Documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo - Inidoneità - Conseguenze - Estratto del conto di transito tra Comune e suo tesoriere - Insufficienza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - che, nella disciplina dettata dagli artt. 548 e ss. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la l. n.228 del 2012, assumeva la natura di ordinario giudizio di cognizione - incombe sul creditore attore l'onere di provare l'entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo complessivo ammontare; pertanto, è insufficiente a tal fine un documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo, quale, nel rapporto di tesoreria tra un Comune ed il suo tesoriere, l'estratto del conto di transito, sia pure con saldo originario attivo presso la Banca d'Italia.
Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)