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Sez. 5, Sentenza n. 4009 del 16/12/2004 Ud. (dep. 04/02/2005) Rv. 230719 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Diritto di cronaca - Esercizio - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230719-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo stampa può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività.(La Corte, affermando il principio - e precisando che, quando la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione -, ha ritenuto rilevante per l'opinione pubblica conoscere i commenti, violenti e sprezzanti, espressi dai parenti degli imputati di uno stupro nei confronti della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)