diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5520 del 17/05/1991 (Rv. 472212 - 01)

Consorzi - Agricoltura - Consorzi di bonifica | Approvvigionamento idrico di centri abitati - Attività estranea alle finalità di bonifica - Pretesa di consorzi per la contribuzione alla relativa spesa - Infondatezza - Limiti.
Stato
decisa il 1991-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472212-01

Consorzi - Agricoltura - Consorzi di bonifica

L'esecuzione di opere dirette all'approvvigionamento idrico di centri urbani è attività estranea alle finalità di bonifica e, comunque, agricole, da ritenere proprie dei consorzi di bonifica ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, i quali, pertanto, non hanno titolo per pretendere che alla relativa spesa contribuiscano gli utenti dell'impianto realizzato, proprietari o possessori di immobili siti nel comprensorio consortile, che non abbiano fatto richiesta di tale realizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 della legge 2 giugno 1961 n. 454.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Legge 02/06/1961 num. 454 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)