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Sez. 1, Sentenza n. 8028 del 11/06/1981 Ud. (dep. 07/08/1981) Rv. 150136 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE NEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ (ART. 5 LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110) - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONCORSO DI PERSONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150136-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - ATTENUANTE NEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ (ART. 5 LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110) - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONCORSO DI PERSONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

L'attenuante previsto dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895 può essere concessa esclusivamente nella ipotesi in cui viene accertata in concreto la lieve entità del fatto, desumibile da una valutazione complessiva della quantità e qualità delle armi illegalmente detenute o portate. Ai fini della valutazione della quantità delle armi si tiene conto oggettivamente del numero di esse indipendentemente dal numero delle persone cui il reato viene ascritto a titolo di concorso.*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)