Sez. U, Sentenza n. 6477 del 10/12/1984 (Rv. 438051 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE AFFERMATA IN PRIMO GRADO CON SENTENZA NON DEFINITIVA NON ASSOGGETTATA A RISERVA DI APPELLO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE AFFERMATA IN PRIMO GRADO CON SENTENZA NON DEFINITIVA NON ASSOGGETTATA A RISERVA DI APPELLO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione non trova ostacolo nella circostanza che il primo giudice abbia pronunciato sentenza non definitiva affermativa della giurisdizione e che per tale sentenza non sia stata formulata riserva di appello differito, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. civ., qualora i termini per la proposizione dell'appello immediato non siano ancora scaduti, atteso che, in questa situazione, sussiste il presupposto per l'esperibilità del regolamento medesimo, cioè la pendenza di una causa in cui la questione di giurisdizione possa ancora formare oggetto di decisione. (V 5037/79, mass n 401686).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)