Sez. 1, Sentenza n. 16202 del 28/09/1978 Ud. (dep. 29/12/1978) Rv. 140673 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DEPOSIZIONE DI UN SOLO TESTE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - DEPOSIZIONE DI UN SOLO TESTE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Nel sistema della liberta della prova e del libero convincimento del giudice, cui e ispirato il vigente ordinamento processuale penale, anche la deposizione di un solo teste puo costituire valida base di prova per la formazione di un sicuro convincimento di responsabilita, pur se non sorretta o anche se contraddetta da altre deposizioni testimoniali. Ed e necessario e sufficiente, perche la conclusione cosi enunciata dal giudice di merito si renda insindacabile, che di essa sia data una adeguata spiegazione, con motivazione che, rivelando l'avvenuta disamina di tutti gli aspetti probatori influenti per la decisione, sia esauriente ed immune da vizi logici o giuridici di ragionamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)