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Sez. 3, Sentenza n. 2522 del 26/07/1971 (Rv. 353564 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA - DISCIPLINA - NATURALE NEGOTII - UN ELEMENTO CHE CONCORRE ALLA IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353564-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA - DISCIPLINA - NATURALE NEGOTII - UN ELEMENTO CHE CONCORRE ALLA IDENTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA.*

Il regime bilaterale di esclusiva al quale, per l'art 1743 cod civ, e sottoposto il contratto di Agenzia, non e un elemento necessario, bensi un naturale negotii senza il quale il rapporto di Agenzia puo egualmente sussistere. Nondimeno, trattandosi di deroga a una norma, sia pure a carattere suppletivo, come quella citata, occorre pur sempre che in concreto vi sia la prova della pattuizione derogativa. Ove tale prova manchi, la carenza dell'elemento dell'esclusiva puo essere utilizzata dal giudice di merito, unitamente alla Mancanza di altri elementi fra quelli previsti dall'art 1742 cod civ, per escludere la sussistenza del contratto di Agenzia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)