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Sez. 5, Sentenza n. 421 del 06/03/1969 Ud. (dep. 27/05/1969) Rv. 111521 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - RAPPORTI CON LA RECIDIVA - DUPLICE AUMENTO DI PENA.*
Stato
decisa il 1969-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111521-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - RAPPORTI CON LA RECIDIVA - DUPLICE AUMENTO DI PENA.*

Mentre la recidiva viene di per se stessa considerata una aggravante, e per essa l'aumento di pena deriva dalla semplice sussistenza di precedenti penali, la ipotesi aggravata del reato di emissione di assegno a vuoto viene riconosciuta a carico di chi abbia riportato precedenti condanne per lo stesso reato in funzione della personalita del reo, e della pervicacia che costui dimostra con l'insistere nel violare la legge restando insensibile al potere rieducativo della pena e le precedenti condanne vengono in considerazione esclusivamente quale mezzo per accertare la personalita del reo. L'aumento di pena per la recidiva e, pertanto, compatibile con quello per la circostanza della particolare gravita del caso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)