Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23107 del 25/07/2022 (Rv. 665316 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Determinazione del reddito di partecipazione dei soci -
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
Accertamento notificato al socio con attribuzione di quota di reddito della società - Impugnazione - Influenza su tale impugnazione della decisione resa nel processo instaurato dalla società - Esclusione.
Benché la determinazione del reddito di partecipazione dei soci sia (ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG) una diretta conseguenza giuridica dell'accertamento del reddito in capo alla società, ove il socio abbia separatamente impugnato l'accertamento notificatogli, con il quale gli sia stata attribuita una quota del reddito della società, la decisione resa nel processo instaurato dalla società, al quale il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di parteciparvi, non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i principi in tema di limiti soggettivi del giudicato, coniugati con quelli costituzionali in materia di tutela dei diritti, stabiliti nell'art. 24 Cost..
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)