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Sez. 1, Sentenza n. 14199 del 28/07/2004 (Rv. 576467 - 01)

AZIONE POPOLARE - IN GENERE | Principi processuali che la regolano - Art. 82 d.P.R. n. 570 del 1960 - Interpretazione - Fatti emersi nel corso dell'audizione di un eletto che si sia tardivamente costituito in giudizio - Poteri ufficiosi del giudice - Affermazione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576467-01

AZIONE POPOLARE - IN GENERE

In tema di principi processuali riguardanti l'azione popolare elettorale, il comma quarto dell'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 va letto in sistema con i commi successivi (quinto, sesto e settimo), i quali dispongono che le parti, ove presenti nel corso dell'udienza, siano sentite dal Tribunale e che questo, ove lo ritenga necessario, disponga, con ordinanza, i <mezzi istruttori> e <qualsiasi altro accertamento>, con la fissazione di una nuova udienza di trattazione. Da tali previsioni, e dal fatto che l'oggetto del processo sono i diritti inviolabili di elettorato passivo, si ricava che il giudice non trova nella sua attività processuale il limite del principio dispositivo ma deve sopperire alle eventuali deficienze difensive, dovute alla negligente o carente attività dell'eletto (o dell'elettore), attraverso l'audizione delle parti presenti e il compimento degli accertamenti, specialmente quelli sui fatti emersi nel corso delle audizioni tenute. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione, ha corretto la motivazione della sentenza di appello che, in ragione della tardiva costituzione in giudizio dell'eletto, aveva escluso - per il maturarsi di una preclusione - la possibilità di acquisire documenti e compiere accertamenti sui fatti emersi nel corso dell'audizione di un Sindaco, il quale - in tale sede - aveva affermato di aver rimosso la causa di incompatibilità con la carica pubblica, nei termini stabiliti dalla legge, e aveva chiesto di poter documentare il compimento di tale fattispecie eliminativa della situazione di incompatibilità).

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)