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Sez. 1, Sentenza n. 16026 del 19/12/2001 (Rv. 551240 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA | Disciplina limitatrice "ex" art. 2125 cod. civ. - Applicabilità in tema di patto di non concorrenza stipulato nell'ambito di un accordo di cessione di quote di partecipazione ad impresa collettiva, cedente il direttore commerciale della medesima.
Stato
decisa il 2001-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551240-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA

L'art. 2125 cod. civ., che regola il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto, identifica i paciscenti nei medesimi partecipi dell'attuale rapporto di lavoro ed ipotizza quale presupposto di fatto, fonte del temuto danno concorrenziale, l'entrata del lavoratore nel mercato quale imprenditore; la disciplina limitatrice da esso recata, con riguardo alla necessità (oltre che della forma scritta "ad substantiam") della pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro, non è applicabile allorché il patto di non concorrenza sia stipulato tra cedente e cessionario delle quote di partecipazione ad un'impresa collettiva, di cui il cedente sia anche direttore commerciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)