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Sez. 1, Sentenza n. 27082 del 21/12/2007 (Rv. 601230 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Procedimento di divorzio - Revisione dei provvedimenti adottati per fatti sopravvenuti - Rito camerale - Decreto - Giudizio di rinvio - Provvedimento avente forma di sentenza - Mutamento del regime giuridico - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601230-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Il procedimento relativo alla revisione, per fatti sopravvenuti, delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati è di tipo camerale e va definito anche in sede di reclamo, con decreto soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., e tanto vale, ai sensi dell'art. 394, primo comma, cod. proc. civ., anche per il provvedimento assunto all'esito del giudizio di rinvio, nè tale regime muta per il sol fatto che la corte di rinvio abbia adottato la forma della sentenza, anzichè del decreto, atteso che l'erronea adozione della forma della sentenza non incide sul regime giuridico della pronuncia, corrispondente a quello previsto in via generale dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)