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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Testo in vigore al

Art. 29 Concessione di servizi postali

1. Il direttore provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

  1. 1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;29

  2. 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;

  3. 3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;

  4. 4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze;

  5. 5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;

  6. 6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.

2. La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) e' accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

3. La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.

4. Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.

Art. 30 Concessioni postali - Inadempienza

1. Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facolta' di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.

2. Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.

3. La concessione e' revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Art. 31 Oblazione amministrativa delle contravvenzioni

1. Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato e' stato contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del reato stesso.

2. La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione e' stata commessa la contravvenzione.

3. Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse.

Art. 32 Esclusivita' dello Stato per la fabbricazione delle carte valori

1. E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

2. Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 33 Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati

1. Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.

2. Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.

3. Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo.

Art. 34 Limitazioni legali

1. Per l'appoggio o l'impianto su proprieta' private di cassette d'impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.

2. L'indennizzo e' dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.

3. Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorita' competenti, ma nessun compenso e' dovuto.

Art. 35 Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto

1. Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, lo appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalita' e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.

2. Contro il decreto del prefetto e' ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennita'.

3. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, ne' per questo e' tenuto ad alcuna indennita', salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitu'.

Art. 36 Verifica doganale e di polizia

1. Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e' consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.

Art. 37 Avviso di ricevimento

1. I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia, i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.

Art. 38 Tessere postali di riconoscimento

1. Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.

2. Il regolamento determina le modalita' del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.

Titolo II. Corrispondenze e pacchi

Capo I. Corrispondenze

Art. 39 Contravvenzioni all'esclusivita' postale

1. Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto e' punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire ottocento.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.

3. Quando la contravvenzione e' commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda e' aumentata di un terzo.

4. Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.

Art. 40 Tutela dell'appellativo di "postale"

1. Nessuna impresa di trasporti puo' assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 8000 a L. 200.000.

Art. 42 Corrispondenza ordinarie inesitate

1. Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento.

Art. 43 Corrispondente inesitate Apertura di quelle raccomandate od assicurate

1. Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.

2. Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell'impostazione.

Art. 45 Tasse speciali

1. Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.

Art. 46 Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare

1. Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto e' stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.

2. L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso e' punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.

Art. 47 Spedizione di raccomandate Pagamento anticipato delle tasse postali

1. Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.

2. Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.

Art. 48 Perdita di raccomandate - Indennita'

1. In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla indennita' stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28.

2. Non compete indennita' per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa e' effettuato secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario.1321

Art. 49 Indennita'

1. Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art. 96, ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.

2. Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.

3. Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.

4. Non compete indennita' per lo smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa postale e' effettuato secondo i criteri e le modalita' previste nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a carico del destinatario.