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Sez. 1, Sentenza n. 6939 del 08/04/2004 (Rv. 571981 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Interessi sulla somma riconosciuta a tale titolo - Principio della domanda - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571981-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, essendo destinata a procurare al danneggiato una quantità di denaro correlata all'entità del pregiudizio, da lui subito, per effetto dell'irragionevole durata del processo, e quindi ad un determinato valore intrinseco, non può essere assimilata ai cosiddetti debiti di valuta; pertanto, non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. la corte territoriale che, sulla somma riconosciuta a titolo di equa riparazione, liquidi gli interessi pur in assenza di domanda della parte interessata, atteso che il principio secondo cui gli interessi possono essere attribuiti solo su domanda della parte interessata vale per le obbligazioni pecuniarie in senso stretto, ossia per quelle aventi ad oggetto fin dall'origine un importo nominale di denaro (i cosiddetti debiti di valuta), ma non anche per quelle (i cosiddetti debiti di valore) in cui l'entità della prestazione è determinata in funzione di un valore diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)