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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 132 del 2011

Decisione
decisa il 2011-04-04, depositata il 2011-04-13
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:132
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 35584

  • Circolazione stradale
  • Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009
  • Istituzione, presso la Regione Siciliana, di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione di uno schema di decreto che stabilisca i requisiti minimi attinenti i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola
  • Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo
  • Sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato
  • Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente
  • Estinzione del processo.
Leggi la massima
Va dichiarata l'estinzione del processo con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione a seguito del decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed m), determinata dalla sopravvenuta rinuncia al ricorso, per revoca del provvedimento impugnato, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente.

Norme impugnate

  • decreto dell'assessore regione siciliana 22 dicembre 2009

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-26 marzo 2010, depositato in cancelleria il 31 marzo 2010 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2010. Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
punto 1
Rilevato che, con ricorso notificato il 23 marzo 2010 e depositato il successivo 31 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana in relazione al decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 22 gennaio 2010, avente ad oggetto l'istituzione di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione delle norme attuative previste dal decreto-legge 31 gennaio 2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere h), e) ed m), della Costituzione; che il ricorrente premette che il decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana in esame prevede l'istituzione presso la Regione Siciliana di un tavolo tecnico regionale «per la predisposizione di uno schema di decreto che stabilisca, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità; i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico»; che il successivo art. 2 dispone che il tavolo tecnico, di cui all'art. 1, sia costituito da componenti di nomina regionale, mentre l'art. 4 detta un regime transitorio, prevedendo che, dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento e sino all'emanazione del decreto assessorile previsto dall'art. 1, «non potranno essere accettate, da parte delle province regionali, dichiarazioni di inizio attività di autoscuola, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7»; che, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, con il decreto in oggetto la Regione Siciliana, procedendo unilateralmente all'individuazione dei requisiti minimi attinenti i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, avrebbe invaso ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in ordine alla disciplina della circolazione e della sicurezza stradale, attesa l'esigenza di tutelare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella circolazione dei veicoli a motore (sicurezza pubblica); che, secondo il ricorrente, l'esigenza che i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di autoscuola sia rimessa al legislatore statale si fonda anche sulla competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e, sotto altro profilo, sulla competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; che il Consiglio dei Ministri, in data 28 gennaio 2011, ha deliberato di rinunciare al ricorso in considerazione della revoca del provvedimento impugnato, avvenuta con decreto dell'Assessore alle infrastrutture e alla mobilità del 25 maggio 2010.
punto 2
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana in relazione al decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 22 gennaio 2010, avente ad oggetto l'istituzione, presso la Regione Siciliana, di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione delle norme attuative previste dal decreto-legge 31 gennaio 2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere h), e) ed m), della Costituzione; che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Siciliana, con decreto dell'Assessore alle infrastrutture e alla mobilità del 25 maggio 2010, pubblicato sulla G.U.R.S. del 4 giugno 2010, ha revocato il provvedimento impugnato; che, in considerazione di tale revoca, il ricorrente, con delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2011, depositata dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 8 febbraio, ha rinunciato al ricorso affermando che sono venute meno le ragioni che lo avevano giustificato; che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

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