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Sez. 1, Sentenza n. 4561 del 30/06/1999 Cc. (dep. 27/07/1999) Rv. 214035 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Motivazione - Per relationem - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214035-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

I decreti del g.i.p. di autorizzazione o di convalida di operazioni di intercettazione telefonica o ambientale possono essere motivati non soltanto in maniera particolarmente stringata, ma anche con motivazione "per relationem" che si riferisca alla richiesta del pubblico ministero, in quanto in tal modo risulta che il giudice ha consapevolmente esaminato gli atti sottoposti alla sua cognizione, purché al momento del deposito di cui all'art. 268, commi quarto e sesto, cod. proc. pen., la parte privata sia posta in grado di prendere effettiva visione degli atti di riferimento. Ne discende che detto obbligo motivazionale è soddisfatto dal g.i.p. con qualsivoglia espressione sintomatica dell'avvenuta conoscenza dei motivi della richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie, nella quale si è ritenuta sufficiente l'espressione: "Visto, si autorizza").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)