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Sez. 4, Sentenza n. 8487 del 30/06/1981 Ud. (dep. 01/10/1981) Rv. 150302 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - RAVVISABILITÀ - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - IMPRUDENZA O NEGLIGENZA DI QUESTI - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150302-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - RAVVISABILITÀ - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - IMPRUDENZA O NEGLIGENZA DI QUESTI - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*

La violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, commessa dal datore di lavoro, non viene meno se l'infortunio unificatosi al suo dipendente, sia dovuto a disattenzione di quest'ultimo, in quanto l'imposizione di speciali cautele sul luogo di lavoro è diretta ad evitare incidenti prodotti da casualità o da negligenza. (V mass n 146860 anno 1980 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)