diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 05)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" e cd. "endoconcorsuale" relativo ad edificio abusivo - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655501-05

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 5, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 6 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 1, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)