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Sez. 1, Sentenza n. 1222 del 07/04/1976 (Rv. 379913 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - VALUTAZIONE DELLA SEMIPLENA PROBATIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379913-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - VALUTAZIONE DELLA SEMIPLENA PROBATIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La valutazione della sussistenza di una semiplena probatio ai fini dell'ammissione del giuramento suppletorio attiene al potere discrezionale del giudice del merito e non e soggetta, se congruamente motivata, al Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 1033/73, mass n 363468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)