Sez. 2, Sentenza n. 50397 del 21/11/2014 Ud. (dep. 02/12/2014) Rv. 261487 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Reato a duplice schema - Momento consumativo - Individuazione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. (Principio affermato ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile dopo le modifiche introdotte all'art. 644 cod. pen. dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)