Sez. L, Sentenza n. 20860 del 27/10/2005 (Rv. 585093 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Inquadramento del personale - Profili professionali ex D.M. n. 1085 del 1985 e declaratoria delle categorie "ex lege" n. 292 del 1984 - Rapporti - Attuazione del principio di gerarchia tra legge e regolamenti - Sussistenza - Fattispecie in tema di inquadramento degli "ausiliari viaggianti" nella qualifica riservata ai conduttori.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
La materia dell'inquadramento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato รจ disciplinata dalla legge n. 292 del 1984, che riporta, per ciascuna delle categorie di classificazione professionale, le rispettive attribuzioni ed i requisiti di appartenenza, che non possono difettare, anche in ossequio al principio della gerarchia delle fonti, nelle norme regolamentari ad essa subordinate (reg. Min. trasporti n. 1085 del 1985) che indicano le mansioni relative ai profili professionali inquadrati nelle medesime categorie. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto di alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato inseriti nella qualifica di "ausiliario viaggiante" all'inquadramento nel profilo professionale di conduttore, inserito nella terza-quarta categoria, sebbene in concreto non fosse stato accertato che tali dipendenti svolgessero mansioni caratterizzate da quella "autonomia operativa nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate" richiesta quale requisito per l'appartenenza a tale categoria dalla legge, avendo la sentenza impugnata ritenuto sufficiente l'espletamento in via alternativa di una delle mansioni proprie del "profilo" rivendicato, indicate nel regolamento).
Riferimenti normativi: Decr. Minist. 14/05/1985 num. 1085, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)