diritto.io

Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 30 Sospensione dall'impiego

1. La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.

2. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Art. 31 Sospensione dal grado

1. La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.

2. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.

Art. 32 Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo e' pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove e' stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o e' ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.

2. Il giudice, se ricorrono particolari motivi, puo' disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

Art. 33 Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune

1. La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:

  1. 1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

  2. 2° la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1°, trattasi di delitto non colposo contro la personalita' dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermita' psichica, o alla liberta' vigilata;

  3. 3° la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a' termini degli articoli 63 e 64.

2. La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.

Art. 34 Decorrenza delle pene militari accessorie

1. Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.

2. Le pene della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale.

Art. 35 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione

1. Il condannato alla pena di morte con degradazione e' equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.

Art. 36 Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio

1. In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell'articolo 31 del codice penale.

Titolo terzo. Del reato militare

Capo I. Del reato consumato e tentato

Art. 37 Reato militare

1. Qualunque violazione della legge penale militare e' reato militare.

2. E' reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non e', in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

3. I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti.

Art. 38 Trasgressione disciplinare

1. Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.

Art. 39 Ignoranza dei doveri militari

1. Il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare.

Art. 41 Uso legittimo delle armi

1. Non e' punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

2. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare e' autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.

Art. 42 Difesa legittima

1. Per i reati militari, in luogo dell'articolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Non e' punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessita' di respingere da se' o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

3. Non e' punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessita':

  1. 1° di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;

  2. 2° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se cio' avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi e' fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

4. Se il fatto e' commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal numero 2° del comma precedente, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

Art. 43 Nozione della violenza

1. Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.

Art. 44 Casi particolari di necessita' militare

1. Non e' punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessita' di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

Art. 45 Eccesso colposo

1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorita', ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come reato colposo.

Art. 46 Pena per il delitto tentato

1. Il colpevole di delitto tentato e' punito:

  1. 1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione;

  2. 2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita e' la morte mediante fucilazione nel petto;

  3. 3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo;

  4. 4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Capo II. Circostanze del reato militare

Art. 47 Circostanze aggravanti comuni

1. Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

  1. 1° l'avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

  2. 2° l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

  3. 3° l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

  4. 4° l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o piu' militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;

  5. 5° l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare.

Art. 48 Circostanze attenuanti comuni

1. Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:15

  1. 1° l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

  2. 2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;

  3. 3° l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore.

2. Per i reati militari, la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

Art. 50 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

1. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

2. Nondimeno, la pena detentiva, temporanea da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.