Sez. U, Sentenza n. 1269 del 07/05/1974 (Rv. 369329 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO.*
In ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario ai sensi dell'art 2 della legge n 898 del 1970 sussiste la giurisdizione del giudice italiano. (Conf 1267'74).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)