Sez. 1, Sentenza n. 2084 del 12/06/1969 (Rv. 341357 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - A MISURA - CRITERIO DISTINTIVO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - A MISURA - CRITERIO DISTINTIVO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Per distinguere la vendita a misura da quella a corpo bisogna attenersi al criterio fondamentale per cui la vendita a misura e caratterizzata dalla circostanza della Determinazione dei confini attraverso la misurazione, mentre la vendita a corpo e caratterizzata dalla Determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura. Il relativo apprezzamento, che implica valutazione della volonta contrattuale, e incensurabile in Cassazione, ove congruamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 1537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)