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Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica

Testo in vigore al

Art. 12-bis Revisori dei conti

1. Dal 1° gennaio 1993 le norme in materia di nomina dei revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, previste all'articolo I del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono estese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti autonomi case popolari, agli enti fiera, agli automobile club italiani, alle aziende municipalizzate, alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ai consorzi fra enti locali territoriali.

2. Al comma 8 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" sono inserite le seguenti: "e nelle comunita' montane". e dopo le parole: "dal consiglio comunale" sono inserite le seguenti: "o dall'assemblea della comunita' montana.

Art. 13 Imposta sulle concessioni e locazioni di beni pubblici

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 2, e' aggiunto il seguente comma:
    "2- bis. L'imposta non si applica alle concessioni effettuate dai comuni e da altri enti per le sepolture private nei cimiteri, sotto forma di loculi, ossari, cappelle funerarie ed altri manufatti previsti dal vigente regolamento di polizia mortaria ; nei predetti casi non ricorre l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 7, comma I."

  2. b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68.

Art. 14 Proroga dei termini

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15- ter del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita', per lo stesso anno, del capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunita' montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarieta' per la redistribuzione tra comuni, province e comunita' montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui e' concessa l'aspettativa per motivi sindacali e' costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 gennaio 1993, un apposito comitato di garanzia. Il comitato e' composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'A.N.C.I. ed uno in rappresentanza dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., saranno fissate le modalita' per la quantificazione del fondo, nonche' i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennita' od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1- bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, e' prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 31 dicembre 1991, n. 431, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

4-bis. Il termine per la denuncia delle opere stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successivamente prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' fissato al 31 dicembre 1993.

Art. 15 Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, puo' essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con piu' di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonche' a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo gia' decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.8

Art. 16 Personale non di ruolo a tempo indeterminato

1. Gli enti locali possono contemplare nei regolamenti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 142 del 1990 l'accesso mediante concorso riservato su posti vacanti nelle piante organiche approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e qualifica, in servizio a tempo indeterminato, in virtu' di rapporti costituiti anteriormente al 5 marzo 1992 in esecuzione di conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile o con anzianita' di servizio di almeno dieci anni, maturata al 5 marzo 1992.

2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di cui al comma 1 puo' essere confermato in servizio a condizioni che da tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa.

3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al comma 1 non sono fonte per amministrazioni e funzionari della responsabilita' prevista dall'articolo 5, diciottesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 16-bis Disposizioni in materia di assunzioni e mobilita' negli enti locali

1. Le procedure di mobilita' del personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le procedure di assunzione.

Art. 16-ter Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali

1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.

2. La banca dati di cui al comma 1 dovra' in ogni caso documentare per ciascun ente:

  1. a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;

  2. b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o ligure professionali, delle carenze, degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;

  3. e) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma I.

Art. 16-quater Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale

1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e puo accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, quinto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

Art. 17 Servizio di mensa nelle scuole

I. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalita' di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Il fondo ordinario per la finanza locale, di cui all'articolo 1, lettera a), e' corrispondentemente aumentato per il 1994 delle somme di cui al presente comma. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1994 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18-bis Gestione dell'ICI

1. Al fine di favorire una informazione costante e puntuale sulle modalita' di gestione dell'imposta, i comuni sono tenuti a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalita' locale, i nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), designati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 19 Attivita' di cooperazione allo sviluppo degli enti locali

1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai relativi regolamenti di esecuzione.A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

1-bis. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarieta' internazionale.

Art. 20 Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale nonche' con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.A tal fine non e' richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nonche' l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.913

3. L'importo delle annualita' di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 e' fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

  1. a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

  2. b) di iscrivere in bilancio spese per attivita' discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

  3. c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facolta' di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passivita' pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalita' di cui al comma 2.

Art. 20-bis Calcolo delle anticipazioni di cassa

1. A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove piu' favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 21-bis Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali

1. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'articolo 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali, e' differito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dell'estratto della deliberazione di dissesto.

2. 1 termini per il versamento della prima rata semestrale di contributi o di premi per la regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine per il versamento delle altre due rate semestrali e' differito alla scadenza del primo e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata.

3. Per gli enti locali che abbiano gia' avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile1989, n. 144, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di autorizzazione alla contrazione del mutuo, si applicano i termini previsti dal comma 2.

Art. 22 Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti

1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole "Cassa depositi e prestiti, avente" sono aggiunte le parole "personalita' giuridica, nonche'";

  2. b) all'articolo 3, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: " g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.";

  3. c) all'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sara' investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.";

  4. d) all'articolo 11 il sesto comma e' abrogato.

1-bis. La dizione "personale." contenuta nella legge 13 maggio 1983, 197, e successive modificazioni, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicabilita' delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 23 Collocamento fuori ruolo di segretari comunali

1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, puo' disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto- legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonche' di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene ne' in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.

3-bis. Il personale collocato fuori ruolo e' ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purche' sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientri in organico occupando il relativo posto di ruolo.