Sez. 3, Sentenza n. 2571 del 21/10/1966 (Rv. 324948 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI SOLI CONFRONTI DEL DEBITORE E DEL CREDITORE - INTERVENTO DI ALTRI INTERESSATI - INSCINDIBILITA DELLA CAUSA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI SOLI CONFRONTI DEL DEBITORE E DEL CREDITORE - INTERVENTO DI ALTRI INTERESSATI - INSCINDIBILITA DELLA CAUSA.*
Nei giudizi di opposizione di terzo all'esecuzione e sufficiente che il contraddittorio venga instaurato nei confronti del creditore procedente e del debitore esecutatò gli altri interessati possono intervenire, ma non debbono essere necessariamente citati. Peraltro, anche in tali giudizi, la inscindibilita della causa - che importa, in fase di gravame, la necessita dell'integrazione del contraddittorio - puo essere determinata, oltre che dalla sussistenza ab origine di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, anche da esigenze di ordine processuale, come si verifica nei casi d'intervento, volontario o coatto, e cio al fine di ottenere che la pronuncia definitiva faccia stato anche nei confronti degli intervenuti ed evitare che il giudice sia chiamato a decidere piu volte su cause uguali, con eventualita di giudicati, almeno sotto il profilo teorico, contraddittori. (Cfr.1803-64' 3632-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)