Sez. U, Sentenza n. 9095 del 13/09/1997 (Rv. 507957 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Atti e provvedimenti emessi nell'esercizio delle funzioni - Censurabilità in sede disciplinare - Limiti - Condizioni - Fattispecie di illecito disciplinare - Violazione dell'obbligo di coordinamento ex art. 371 cod. proc. pen. - Presupposto.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Il comportamento del magistrato può essere censurato sotto il profilo disciplinare anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni e quindi nell'attività interpretativa ed applicativa di norme di diritto quando riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'Ordine giudiziario, restando escluso che la censurabilità, in tali limiti, dell'attività del magistrato sia configurabile come violazione del principio dell'indipendenza della magistratura (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia della sezione disciplinare del C.S.M. che aveva ritenuto sussistente l'illecito disciplinare in un caso in cui un sostituto procuratore della Repubblica aveva omesso di attuare il doveroso coordinamento con il Pubblico Ministero presso altra sede, violando il disposto dell'art. 371 cod. proc. pen. e recando pregiudizio alle indagini da quest'ultimo svolte)
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)