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Sez. 1, Sentenza n. 8015 del 06/04/1981 Ud. (dep. 07/08/1981) Rv. 150134 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NULLITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150134-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NULLITÀ - ESTREMI.*

Il travisamento del fatto ricorre solo quando risulta una divergenza assoluta e percettibile al primo esame tra la ricostruzione del fatto nei suoi elementi giuridicamente rilevanti e gli elementi di prova assunti, o per palese contraddittorietà tra gli uni e gli altri o per omessa considerazione di taluni dati probatori di valore decisivo. Tale vizio può essere fatto valere in Cassazione solo quando il giudice di merito abbia fondato la sua decisione su fatti inesistenti o da lui arbitrariamente supposti, e non anche quando, valutando ed interpretando le risultanze processuali, ritenga come rispondenti alla verità obiettiva l'una piuttosto che l'altra delle ricostruzioni del fatto prospettato, senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta e del relativo convincimento, in errori logici del ragionamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)