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Sez. 3, Sentenza n. 1755 del 10/05/1999 Cc. (dep. 09/06/1999) Rv. 213737 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati finanziari puniti con pena detentiva - Depenalizzazione in virtù della legge 28 dicembre 1993, n. 562 - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213737-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

La depenalizzazione introdotta con l'art.2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562 non si estende ai reati finanziari che nelle ipotesi aggravate siano punibili con pena detentiva, congiunta o alternativa a pena pecuniaria, attesoché il principio di ordine generale sancito dall'art. 32, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale la depenalizzazione non opera nei confronti delle violazioni che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, congiunta o alternativa a quella pecuniaria, deve ritenersi applicabile anche alle violazioni previste da leggi in materia finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39, Legge 28/12/1993 num. 562 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)