Sez. 1, Sentenza n. 1984 del 04/09/1984 Cc. (dep. 21/09/1984) Rv. 165645 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - ASSENZA DI ENTRAMBE LE ESIGENZE - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE PROCESSUALI E TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - ASSENZA DI ENTRAMBE LE ESIGENZE - NECESSITÀ.*
Ai fini della concessione della libertà provvisoria il giudice deve tenere in considerazione due distinte esigenze: l'una riguardante l'assenza di ragioni processuali ostative, l'altra rappresentata dalla necessità che non sussista la probabilità che l'imputato, una volta libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. Il giudizio negativo in ordine ad una sola di dette esigenze impedisce la concessione del beneficio. (Conf mass n 158143, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)