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Sez. 3, Sentenza n. 1847 del 06/03/1985 (Rv. 439773 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE - OMESSA MENZIONE DELL'AVVENUTO INVIO DELL'ISTANZA PER LA TRASMISSIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO - DEPOSITO DELL'ISTANZA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439773-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE - OMESSA MENZIONE DELL'AVVENUTO INVIO DELL'ISTANZA PER LA TRASMISSIONE DEL FASCICOLO D'UFFICIO - DEPOSITO DELL'ISTANZA - SUFFICIENZA.*

Non costituisce causa d'inammissibilità del ricorso per Cassazione la mancata menzione dell'avvenuto inoltro dell'istanza per la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice a quo, non essendo ciò richiesto dall'art. 369 cod. proc. civ. ed essendo sufficiente che l'istanza stessa sia ritualmente presentata alla predetta cancelleria e depositata insieme al ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)