Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio
Testo in vigore al
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153
Titolo IV. Societa' bancarie
Art. 16 Rapporti giuridici preesistenti
1. Le societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi.
2. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore degli enti originari, conservano la loro validita' e il loro grado a favore delle societa' bancarie risultanti senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Tale circostanza deve essere pubblicizzata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, la denominazione delle societa' bancarie puo' contenere la denominazione degli enti originari.
Art. 17 Attivita'
1. Alle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 non si applicano le norme che disciplinano l'organizzazione degli enti originari.
2. Tali societa' possono continuare ad esercitare, in conformita' del progetto approvato ai sensi dell'art. 3, le attivita' che gli enti originari erano abilitati a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, in conformita' della relativa disciplina. Le attivita' che ciascuna societa' bancaria puo' esercitare devono essere indicate negli statuti.
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Titolo V. Disciplina del controllo pubblico
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 332 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 1994, N. 474
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 332 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 1994, N. 474
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 332 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 1994, N. 474
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153
Titolo VI. Assemblee delle casse di risparmio
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153
Titolo VII. Disciplina del gruppo creditizio titolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385