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Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio

Testo in vigore al

Titolo IV. Societa' bancarie

Art. 16 Rapporti giuridici preesistenti

1. Le societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi.

2. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore degli enti originari, conservano la loro validita' e il loro grado a favore delle societa' bancarie risultanti senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Tale circostanza deve essere pubblicizzata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. Anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, la denominazione delle societa' bancarie puo' contenere la denominazione degli enti originari.

Art. 17 Attivita'

1. Alle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 non si applicano le norme che disciplinano l'organizzazione degli enti originari.

2. Tali societa' possono continuare ad esercitare, in conformita' del progetto approvato ai sensi dell'art. 3, le attivita' che gli enti originari erano abilitati a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, in conformita' della relativa disciplina. Le attivita' che ciascuna societa' bancaria puo' esercitare devono essere indicate negli statuti.

Titolo V. Disciplina del controllo pubblico

Titolo VI. Assemblee delle casse di risparmio

Titolo VII. Disciplina del gruppo creditizio titolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385