REGOLAMENTO (CEE) N. 754/76 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1976 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità
Testo in vigore al
Art. 5
1. Se, a motivo della loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione hanno dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, l'immissione in libera pratica di queste merci dà diritto al rimborso delle somme riscosse a tale titolo.
2.
Il paragrafo 1 si applica unicamente alle merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
La prova che le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, deve essere fornita alle autorità competenti di cui all'articolo 10.
Art. 6
Gli articoli 3, 4 e 5 sono applicabili anche qualora le merci in reintroduzione costituiscano soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale della Comunità.
Gli articoli 3 e 4 sono parimenti applicabili quando le merci in reintroduzione consistono in parti o pezzi staccati di cui venga provato con soddisfazione delle autorità competenti che costituiscono elementi di macchine, di strumenti, di apparecchi o di altri prodotti in precedenza esportati dal territorio doganale della Comunità.
Art. 7
1. Sono escluse dal beneficio degli articoli 3, 4 e 5 le merci che hanno subito trattamenti diversi da quelli necessari per mantenerle in buono stato di conservazione. Possono nondimeno beneficiare dei suddetti articoli le merci in reintroduzione che, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buono stato di conservazione, si siano rivelate, successivamente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempre che sia soddisfatto uno dei seguenti requisti:
— abbiano subito i suddetti trattamenti esclusivamente per essere riparate o riattate;
— ovvero si sia costatato che sono inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti.
2.
Qualora i trattamenti cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione a norma del paragrafo 1, secondo comma, avessero avuto come conseguenza la riscossione dei dazi all'importazione, si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime, ove si fosse trattato di merci vincolate al regime del perfezionamento passivo.
Tuttavia, se il trattamento subito da una merce consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un avvenimento non prevedibile verificatosi al di fuori del territorio doganale della Comunità, la cui esistenza venga provata con soddisfazione delle autorità competenti, è accordata un'esenzione dai dazi all'importazione purchù il valore della merce in reintroduzione non risulti aumentato a seguito di tale trattamento rispetto al valore che aveva al momento dell'esportazione dal territorio doganale della Comunità.
Art. 8
1. Per beneficiare del presente regolamento, le merci in reintroduzione devono essere dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità entro un termine di tre anni dalla data della loro esportazione. Tale termine può essere tuttavia prorogato, se necessario, per tenere conto di circostanze particolari.
2. In deroga al paragrafo 1, le merci di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 5 devono, per beneficiare del presente regolamento, essere dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità entro un termine di 6 mesi dalla data dell'espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione.
Art. 9
Il presente regolamento si applica soltanto se le merci in reintroduzione sono introdotte nel territorio doganale della Comunità dall'originario esportatore o su sua iniziativa. Tuttavia, quando le circostanze lo giustificano, le autorità competenti possono consentire deroghe a questa norma.
Art. 10
1. Il beneficio del regime previsto dal presente regolamento è accordato, su richiesta dell'interessato, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui le merci reintrodotte vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica.
2. Chiunque chieda detto beneficio è tenuto a fornire alle autorità competenti la prova degli elementi di fatto che giustificano l'applicazione del regime in questione. In particolare, deve essere comprovato che le merci dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica sono le stesse che erano state esportate.
Art. 11
Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione le autorità competenti rilasciano un documento contenente gli estremi per l'identificazione delle merci in caso di reintroduzione nel territorio doganale della Comunità.
Art. 12
Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova l'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono state esportate dal territorio doganale della Comunità trasmettono, su domanda delle competenti autorità dello Stato membro in cui si trova l'ufficio doganale dove le merci stesse sono dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica, tutte le informazioni di cui dispongono affinchù queste ultime autorità possano accertare se le merci soddisfano le condizioni richieste per essere ammesse al beneficio del presente regolamento.
Art. 13
1. Se un importo compensativo monetario è stato riscosso o concesso dallo Stato membro in cui sono state adempiute le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti agricoli o di merci risultanti dalla loro trasformazione, il presente regolamento si applica solo a condizione che i suddetti prodotti o le suddette merci in reintroduzione siano dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica in tale Stato membro.
2. Se non è stato riscosso o concesso alcun importo compensativo monetario dallo Stato membro in cui sono state adempiute le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti agricoli o di merci risultanti dallo loro trasformazione, il presente regolamento si applica solo a condizione che i suddetti prodotti o le suddette merci in reintroduzione siano dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica:
a) in tale Stato membro,
b) o in un altro Stato membro nel quale non deve essere riscosso o concesso alcun importo compensativo sugli stessi prodotti o sulle stesse merci al momento dell'accettazione della loro dichiarazione ai fini della immissione in libera pratica.
Art. 14
Le merci che, nell'ambito della politica agricola comune, sono esportate munite di un certificato di esportazione o di un certificato di fissazione anticipata, sono ammesse al beneficio del presente regolamento soltanto se è accertato che le relative disposizioni comunitarie sono state osservate.
Art. 15
1. Il comitato previsto all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1798/75 può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento che venga menzionata dal presidente dello stesso su iniziativa di quest'ultimo o su domanda del rappresentante di uno Stato membro.
2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e degli articoli 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1798/75.
Art. 16
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2.
Il presente regolamento è applicabile alle merci in reintroduzione dichiarate per l'immissione in libera pratica a decorrere dal 1° gennaio 1977. Tuttavia, fino al 1° luglio 1977, esso è applicabile:
a) per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria, soltanto quando le merci in reintroduzione siano state originariamente esportate da uno degli Stati membri che la costituivano;
b) per quanto riguarda ciascuno dei nuovi Stati membri, soltanto quando le merci in reintroduzione siano state originariamente esportate dallo Stato membro considerato. Tali merci, se hanno beneficiato di un rimborso all'esportazione, sono ammesse al beneficio del regime delle merci in reintroduzione solo previa restituzione di tale rimborso.
Per quanto riguarda il tabacco ed i prodotti di tabacco elencati nell'allegato della decisione 73/199/CEE5, il presente regolamento non è applicabile a siffatti prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nel Regno Unito anteriormente al 1° gennaio 1978.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1976. Per il Consiglio Il Presidente M. MART