Sez. U, Ordinanza n. 6042 del 24/04/2002 (Rv. 554002 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione o su altra questione processuale - Effetti preclusivi.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
In seguito alla nuova formulazione dell'art. 367 del codice di rito, introdotta dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, il disposto della prima parte dell'art. 41 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo sia radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione, con la conseguenza che il regolamento stesso non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa, in tal caso, al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)