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Sez. 3, Ordinanza n. 32456 del 13/12/2024 (Rv. 672977-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Eccezione di prescrizione – Controeccezione - Indicazione di un termine di prescrizione maggiore - Eccezione in senso lato - Conseguenze - Eccezione basata su fatti storici già allegati - Ammissibilità nel giudizio di primo grado e di appello – Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672977-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

La controeccezione con cui il creditore - a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore - invoca l'applicabilità d'un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto rientra nel novero delle eccezioni in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, pure dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio.

Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)