Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 05/02/2026 (Rv. 677844-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE | Incidente stradale coinvolgente un veicolo e un animale - Azione ex art. 2052 del conducente, proprietario o terzo trasportato sul veicolo - Oneri di allegazione e prova - Contenuto - Riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Presupposti.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE
In caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, il danneggiato (conducente o proprietario o terzo trasportato sul veicolo) che agisce, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve deve allegare e provare l'esatta e completa dinamica dell'incidente, vale a dire sia il comportamento dell'animale sia la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, in quanto entrambi indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso - in via esclusiva o quantomeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma l, c.c. - al comportamento dell'animale e la misura dell'eventuale concorso, non potendo la domanda risarcitoria trovare accoglimento, neppure parziale, in mancanza della dimostrazione che il comportamento dell'animale sia stato causa, quantomeno concorrente, dell'evento dannoso.
Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)