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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15147 del 12/05/2022 (Rv. 664828 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)
Stato
decisa il 2022-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664828-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

Responsabilità precontrattuale - Danno risarcibile - Danno emergente e lucro cessante - Risarcibilità del cd. interesse positivo - Esclusione.

In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.

Cod. Civ. art. 1338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)